Menu

collegio provinciale fiaip torino

Un anno davvero impegnativo

di Davide Civallero, Presidente IRCAT – Istituto Ricerca Casa Ambiente e Territorio 

L’anno Domini 2012 ha portato o consolidato molte e importanti novità nel campo immobiliare e non.
Può essere cosa utile farne una breve panoramica, pur senza pretesa di esaustività e men che mai di approfondimento.
• Dopo una serie di disposizioni volte a semplificare il quadro normativo in settori di primaria importanza, tra cui quello edile, e facendo seguito al cosiddetto Decreto Sviluppo del 2011, è stato ora approvato il “decreto per la crescita” (il D.L. 22/6/2012, n.83, convertito nella L. 7/8/2012, n.134). Si tratta di un insieme di misure assolutamente disomogenee che si propone di stimolare la competitività, la domanda e il dinamismo economico. La materia edilizia ne risulta innovata in vario modo.

 › È stata modificata la disciplina relativa allo Sportello Unico per l’edilizia;
 › È stato modificato l’art. 6 del Testo Unico relativamente all’attività edilizia libera;
 › È stata introdotta una norma in tema di acquisizione d’ufficio della documentazione amministrativa;
 › È stata nuovamente modificata la disciplina del procedimento di rilascio del permesso di costruire;
 › È stata variata la disciplina della denuncia di inizio attività;
 › È stata apportata una marginale variazione in tema di SCIA.

• Dal 12 maggio di quest’anno è in vigore il D.M. 26 ottobre 2011, che contiene, con riferimento al D.Lgs. 59/2010 (che, recependo analoga direttiva europea, ha soppresso il ruolo degli agenti di affari in mediazione), la disciplina transitoria relativa alle imprese “attive” in tale ramo di attività, mentre è già “a regime” la normativa destinata a chi intende intraprenderla.
Quindi, entro il 12 maggio 2013, i titolari di esse devono compilare e inoltrare telematicamente apposita modulistica all’ufficio del registro delle imprese presso la Camera di Commercio per ognuna territorialmente competente, pena, in difetto, l’inibizione dell’attività.

• Una recente norma a favore dei consumatori potrebbe in realtà rivelarsi dannosa.
Infatti l’art. 22 del D.L. 179/2012 ha introdotto l’art. 170-bis al codice delle assicurazioni private, eliminando il tacito rinnovo delle polizze assicurative per veicoli e natanti.
Il corollario di tale norma è che verrebbe così anche meno la “tolleranza” di 15 giorni tra la scadenza della polizza e il pagamento del premio, con effetti che potrebbero anche rivelarsi disastrosi, dato che si tratta di un principio assolutamente radicato nella nostra “conoscenza”, e coscienza, “collettiva”.
Sono tuttavia in discussione alcuni emendamenti che dovrebbero garantire il ritorno alla disciplina tradizionale: sarà bene comunque avere ben presente la situazione e i rischi che rappresenta.

• Entrerà in vigore dal primo gennaio 2013 il decreto legislativo 9 novembre 2012, n.192, relativo alla “lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, già oggetto del D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, che questo appunto modifica.
Esso prevede che, fatta salva, ma con molta cautela, una diversa convenzione tra creditore e debitore, i termini di pagamento, oltre i quali si applicheranno interessi moratori, sono di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una equivalente richiesta di pagamento, ovvero sempre di trenta giorni in casi analoghi (ad esempio il ricevimento delle merci ecc.). 
La stessa regola vale anche per la Pubblica Amministrazione, con la possibilità di pattuire, per giustificate esigenze (cioè tutte, suppongo), una dilazione sino a sessanta giorni al massimo.

• È dapprima entrata “a regime” definitivo la disciplina della mediazione cosiddetta “obbligatoria”, che era già in vigore dal 20 marzo dell’anno scorso per una serie di materie, alcune delle quali interessanti il settore immobiliare (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, locazione) e lo è diventata dal 20 marzo di quest’anno per la materia (troppo) genericamente definita “condominio” (oltre che per i sinistri stradali).
Come è noto l’istituto della mediazione risponde alla sentita esigenza dello Stato di deflazionare il carico giudiziario, proponendosi di risolvere un numero importante di controversie attraverso questo strumento, alternativo al giudizio.
Il 24 ottobre tuttavia l’istituto ha subito un duro colpo da una sentenza della Corte Costituzionale che ha rilevato l’incostituzionalità (per l’avere il Governo ecceduto il limiti della delega a legiferare che gli era stata data dal Parlamento) della “obbligatorietà” del ricorso a tale strumento.
Evidentemente questa è una sorta di “morte clinica” dell’istituto e delle sue finalità, dato che la mediazione professionale come strumento di composizione delle liti è talmente estranea alla nostra mentalità che solo la sua obbligatorietà ne può fare uno strumento efficace.
La sentenza è stata pubblicata solo in questi giorni, ma se ne conosceva già il contenuto attraverso un “comunicato stampa” della stessa Corte Costituzionale che lo ha anticipato, mettendo in moto una frenetica (?) attività parlamentare volta a ri-emanare, questa volta regolarmente, le stesse norme, non essendo certo venuta meno l’esigenza che costituiva il fondamento di questo provvedimento. 

• Il 20 novembre 2012 la Commissione Giustizia del Senato ha approvato in via definitiva la tanto discussa riforma organica della disciplina del condominio.
Il primo dato che va rilevato e portato all’attenzione dei lettori, anche per riprenderli da un primo momento di scoramento, è che il termine di entrata in vigore della legge, espressamente indicato nella medesima, è di sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Con un pizzico di malignità aggiungiamo che tale termine potrebbe sempre essere poi procrastinato da altri interventi legislativi: chi ha buona memoria ricorderà ad esempio che la legge 46/90, promulgata quindi all’inizio del 1990 e relativa alla sicurezza dell’impiantistica elettrica, entrò infine in vigore, mi pare, solo nel 1996, a seguito di un estenuante succedersi di proroghe.
Ciò sia detto non per puro cinismo, ma per ragioni di utilità, dato che questa legge, che lo spazio del presente intervento non ci consente di esaminare nemmeno sommariamente, porta dei concetti estremamente innovativi (alcuni anche … stravolgenti) rispetto alla attuale normativa, per certi versi carente ma largamente “integrata” da giurisprudenza  costante, che occorrerà certamente parecchio tempo per … digerirli.
Ovviamente la dimensione, non proprio “enciclopedica”, del presente intervento non consente praticamente alcun approfondimento, né di toccare altri temi comunque di interesse, ma già rende evidente che molti settori del diritto sono in rapido e talora impetuoso movimento, per cui è ancor più necessario di sempre che i professionisti e gli operatori del settore prestino la massima attenzione.
In un certo modo è però una “sfida” che ci deve spronare e non deprimere.

Torna in alto

Osservatorio FIAIP degli Immobili di Torino e Provincia

•  Collegio Fiaip Torino  •  Piazza Emanuele Filiberto, 15  •  10122 Torino  •
•  p.iva 97563360011  •  tel 011 4364560  •  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  •

Ti informiamo che, per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo Sito sono utilizzati dei cookies. Cliccando su “Accetto ” o continuando la navigazione saranno attivati tutti i cookies specificati nell' Informativa estesa ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy. Per sapere cosa facciamo coi cookie e come cancellarli guarda la nostra privacy policy.

Accetto i cookie da questo sito.