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Mediazione creditizia: entra in vigore la nuova normativa

di Michele Nicolò, consigliere Fiaip Torino delegato alla Mediazione Creditizia

Dal 17/10/2012 con l'entrata in vigore del D.Lgs 169/2012 ad ulteriore modifica ed integrazione del D.Lgs 141/2010 che sono andati a normare e disciplinare i soggetti operanti nel settore finanziario, gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi, si potrebbe iniziare a parlare dei nuovi professionisti del credito e della consulenza finanziaria.
Uno dei punti fondamentali della riforma del settore è proprio la formazione, attraverso l'introduzione dell'obbligo di partecipazione a corsi che forniscano l'adeguata conoscenza delle materie pertinenti all'esercizio della professione.
L'intento e la speranza del legislatore è quello di formare e responsabilizzare gli operatori, il principio basilare è quello di alzare il livello di preparazione degli stessi a beneficio degli utenti/consumatori.
I nuovi professionisti del credito avranno l'obbligo di frequentare dei corsi e di superare l'esame finale per potersi accreditare ed iscrivere agli elenchi tenuti all'OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) tenuto dalla Banca d'Italia, con l'obbligo successivo e continuativo di mantenersi professionalmente aggiornati, mediante la frequenza di corsi volti all'approfondimento e all'accrescimento delle conoscenze e delle competenze.
I mediatori creditizi e i loro collaboratori dovranno, pertanto, essere sempre aggiornati e seguire il percorso formativo indicato dall'organismo, per una completa e costante specializzazione.
In primo luogo, si deve notare che nel "periodo transitorio" è previsto che i soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 141/10, nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che hanno effettivamente svolto l'attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco, sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e), e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-novies. a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata.
Detto ciò farei un quadro sulla situazione mutui sul territorio.
Nel mercato del mattone buona parte del numero delle compravendite, legate all'erogazione di mutui, risulta essere sceso per 2 buoni motivi:
il primo, recentemente confermato anche da un'indagine di ADN Kronos, va a toccare la minor disponibilità degli istituti di credito a concedere mutui, infatti su 10 mutui richiesti da 100 mila euro, a parità di reddito e documentazione, ne passano solo tre.
Il secondo motivo, conseguenza del primo, è il freno inibitorio che il potenziale cliente, pressato da notizie negative dei media, ha nel presentare la richiesta di mutuo e per paura di essere segnalato nelle centrale rischi come cliente non solvibile, non si affaccia proprio sulla soglia della porta delle banche.
I dati nazionali, peraltro già noti, indicano un - 47% del numero di mutui erogati ed un - 22,6% relativo alla contrazione delle vendite, rispetto all'annualità precedente.
L'indagine di Fiaip su Torino e provincia vede i grossi gruppi bancari diminuire le erogazioni da un minimo del 50% ad un massimo del 57% rispetto all'annualità precedente. In totale controtendenza le piccole banche a diffusione regionale che vedono un aumento del 15-16% sia dell'erogato sia del numero di operazioni.
La maggior parte dei crediti concessi (circa l'85%) non supera gli 80/90.000 euro, la quasi totalità del resto consiste in erogazioni che superano i 250.000 euro. Viene del tutto a mancare la fascia di clientela che richiedeva un mutuo tra i 100.000 e i 200.000 euro.
Ma l'idea della proprietà che è nel Dna dell'Italiano non scoraggia comunque chi si è reso conto che questo è il momento ideale per acquistare per cui, in contro tendenza, si muove nei meandri delle miriadi di offerte di immobili, alla ricerca dell'affare e si affaccia, comunque, nelle Banche a richiedere mutui per acquistare. La domanda ricorrente è: meglio agganciarsi ad un tasso fisso o variabile?
Questa potrebbe essere la mia risposta:
al momento se il variabile resta il più conveniente, con il tasso sotto il 2% grazie all'incredibile livello cui è sceso l'Euribor, sul lungo periodo potrebbe presentare qualche rischio, se si dovesse registrare una forte risalita dell'Euribor.
Per quanto riguarda il tasso fisso, nonostante le rate più alte, è la tipologia sempre preferita da chi non vuole correre rischi e decide di pagare qualcosa in più, dormendo però sonni tranquilli, nel senso che se anche l'andamento del mercato dovesse andare al rialzo, le rate del tasso fisso non cambierebbero comunque.
Però nonostante questa tranquillità sono sempre più quelli che continuano a preferire il tasso variabile.
Infatti all'orizzonte incombe un nuovo rincaro per i mutui, a causa della Tobin Tax. Se non ci saranno modifiche, con l'introduzione della nuova tassa, stipulare un mutuo a tasso fisso o a tasso variabile con CAP, costerà di più.
Il DdL prevede, per tutte le operazioni che si concluderanno dal prossimo primo gennaio, il pagamento di un'imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05% sul valore della transizione sia che essa riguardi la compravendita di azioni o di altri strumenti finanziari, sia che essa avvenga dentro o fuori dal territorio Italiano se l'altra parte abbia la stessa residenza.
Quindi a partire da gennaio 2013 le transazioni finanziarie di azioni e derivati verranno, dunque, tassate con un aliquota dello 0,05% sul valore degli strumenti finanziari compravenduti che gli uffici erariali dello Stato hanno stimato in un gettito di 1.088 milioni di euro.
Al governo non interessa se per la transazione in atto ci sia stato un guadagno o una perdita, la tassa bisogna comunque pagarla sul valore nominale della transazione solo per il semplice fatto di aver effettuato la transazione – Ecco, infatti, quest'ultima spremitura che con il termine di tecnicismo fiscale, costringerà, gioco forza, i cittadini a svuotarsi le tasche, ormai vuote.

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